Decreto Sicurezza 2025 Cannabis Light: Cosa è Successo

Staff WeWeed

Cronologia delle pronunce sul Decreto Sicurezza cannabis light 2025-2026 1
Indice

Aggiornato il 18 maggio 2026 · A cura della redazione WeWeed

Il Decreto Sicurezza del governo italiano, approvato come D.L. 48/2025 e convertito nella L. 80/2025 il 9 giugno 2025, ha introdotto all’articolo 18 un divieto generalizzato sulla commercializzazione delle infiorescenze di cannabis light. Da quel momento si è aperto un fronte giurisprudenziale ampio e articolato: la Relazione n. 33/2025 dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione (23 giugno 2025), le ordinanze dei tribunali di Trento, Brindisi, Belluno, Torino, Palermo e Trani, il rinvio del Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia UE l’11 novembre 2025 e la rimessione alla Corte Costituzionale dell’art. 18 nel dicembre 2025 hanno progressivamente smontato l’impostazione del decreto. Il commercio di cannabis light continua oggi nei termini della L. 242/2016, in attesa delle pronunce definitive di Consulta e CGUE.

Dietro la sintesi normativa si nasconde una storia complessa che vale la pena raccontare nei dettagli, perché capirla aiuta sia chi vende cannabis light sia chi la acquista. In questo articolo ricostruiamo cronologicamente cosa è successo dal 12 aprile 2025 a oggi, cosa significa concretamente per il consumatore finale, e quali sono gli scenari realistici dei prossimi mesi. Per il catalogo WeWeed di cannabis light italiana coltivata indoor in Sardegna in conformità alla L. 242/2016, con CoA pubblico per ogni lotto, puoi consultare la homepage.

In sintesi. Il Decreto Sicurezza 2025 ha provato a introdurre un divieto penale sulla commercializzazione delle infiorescenze di canapa industriale, anche con THC sotto i limiti di legge. La filiera ha reagito sul piano giudiziario: la Corte di Cassazione (Relazione Massimario 33/2025) ha individuato gravi profili di possibile illegittimità costituzionale e comunitaria; il Consiglio di Stato ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia UE; il GIP di Brindisi ha rimesso l’art. 18 alla Corte Costituzionale. I tribunali stanno applicando il principio di offensività in concreto (Cass. SU 30475/2019): senza efficacia drogante dimostrata, niente reato. Per il consumatore finale le condizioni di acquisto online di cannabis light prodotta da varietà certificate e con THC entro lo 0,5% sono sostanzialmente invariate. La cornice normativa resta la L. 242/2016 sulla canapa industriale.

Cosa prevede davvero l’articolo 18 del Decreto Sicurezza

Il D.L. 48/2025 è stato adottato dal governo Meloni l’11 aprile 2025 ed è entrato in vigore il 12 aprile. È un decreto “omnibus”, cioè contiene materie eterogenee: sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, vittime dell’usura, ordinamento penitenziario, e (all’art. 18) infiorescenze di canapa industriale. È stato convertito senza modifiche dalla legge 9 giugno 2025 n. 80, pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata pienamente in vigore.

L’art. 18, nella sua formulazione letterale, modifica la L. 242/2016 sulla canapa industriale introducendo il divieto di “importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione, consegna e vendita al pubblico” delle infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, comprese le resine, gli estratti e gli oli da esse derivati. Lo fa equiparando di fatto tutte le infiorescenze a sostanze stupefacenti del DPR 309/90 (Testo Unico Stupefacenti), indipendentemente dal contenuto di THC e dalla loro derivazione da varietà certificate del Catalogo Comune Europeo.

Letta in modo letterale, questa norma avrebbe l’effetto di trasformare migliaia di aziende agricole italiane in operatori del traffico di stupefacenti dalla sera alla mattina, con pene previste dal DPR 309/90 che possono arrivare a venti anni di reclusione. È esattamente questo automatismo che ha aperto il fronte giudiziario di cui parliamo nelle prossime sezioni.

Va detta una cosa importante. Il decreto non ha abrogato la L. 242/2016 sulla canapa industriale: la coltivazione di varietà certificate per produzione industriale (tessile, edilizia, alimentare, cosmetica, ricerca, semi) resta legale. Quello che il decreto ha provato a fare è introdurre un divieto specifico sulla commercializzazione di infiorescenze e derivati al consumatore finale, lasciando in piedi la coltivazione agricola di base. Un divieto che, però, di fatto svuota di senso l’intera filiera commerciale.

Cronologia delle pronunce: aprile 2025 – maggio 2026

Tredici mesi di sviluppi giurisprudenziali che hanno progressivamente eroso l’impianto del decreto. Ti riportiamo le tappe principali in ordine cronologico, perché capire la sequenza aiuta a leggere lo stato attuale.

  • 11 aprile 2025: il governo Meloni approva il D.L. 48/2025. L’art. 18 entra in vigore il 12 aprile
  • 16 aprile 2025: il TAR Lazio con sentenza n. 7509/2025 conferma l’inserimento delle “composizioni orali di CBD” nella Tabella B degli stupefacenti (questione separata ma collegata)
  • 9 giugno 2025: il Senato approva la L. 80/2025 di conversione del decreto, senza modifiche all’art. 18
  • 23 giugno 2025: l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione pubblica la Relazione n. 33/2025, che individua ampie criticità di costituzionalità e di compatibilità con il diritto UE
  • 5 settembre 2025: il Tribunale di Trento, in un’ordinanza, scrive che “allo stato dei dati scientifici” un THC inferiore allo 0,3% non comporta rischi tali da giustificare un divieto assoluto
  • Ottobre 2025: ordinanze favorevoli alla filiera arrivano da Palermo, Belluno e Torino, tutte richiamano la Relazione Massimario 33/2025
  • 5 novembre 2025: il Tribunale del Riesame di Brindisi ordina il dissequestro di 800 piante a un’azienda accusata in base all’art. 18, con THC tra 0,08% e 0,33%
  • 11 novembre 2025: il Consiglio di Stato, VI Sezione, con ordinanza n. 8813 rinvia alla Corte di Giustizia UE due questioni pregiudiziali sulla compatibilità del divieto italiano con il diritto eurounitario
  • 3 dicembre 2025: il GIP di Brindisi rimette alla Corte Costituzionale l’art. 18, sollevando dubbi su tre fronti (art. 77 Cost. sulla decretazione d’urgenza, art. 13/25/27 Cost. sul principio di offensività, art. 34 TFUE sulla libera circolazione delle merci)
  • Aprile-maggio 2026: altre rimessioni alla Consulta da parte di tribunali ordinari, tra cui l’ordinanza di Trani. Si attende la pronuncia della Corte Costituzionale e le decisioni della CGUE

La Relazione del Massimario della Cassazione 33/2025

È il documento che ha cambiato la traiettoria dell’intero contenzioso. L’Ufficio del Massimario è l’ufficio tecnico della Corte di Cassazione che produce analisi giuridiche di supporto ai magistrati: non emette sentenze, ma orienta in modo significativo l’interpretazione che i tribunali daranno delle norme. Le Relazioni del Massimario sono lette e citate dai giudici di tutta Italia come riferimento autorevole.

La Relazione n. 33/2025, pubblicata il 23 giugno 2025, analizza l’art. 18 del Decreto Sicurezza e individua tre filoni di criticità principali.

Primo: il principio di offensività. La Cassazione richiama esplicitamente la sentenza delle Sezioni Unite n. 30475/2019, che aveva già stabilito un principio fondamentale: non può esserci reato senza efficacia drogante in concreto. Una pianta che, anche analizzata in laboratorio, non produce alterazione psico-fisica non può essere oggetto di sanzione penale, perché manca il presupposto dell’offesa a un bene giuridico tutelato. L’art. 18 del Decreto Sicurezza, equiparando in blocco tutte le infiorescenze indipendentemente dal contenuto di THC, contrasta con questo principio consolidato.

Secondo: il diritto dell’Unione Europea. La Cassazione richiama la sentenza Kanavape della Corte di Giustizia UE del 19 novembre 2020 (causa C-663/18), che aveva stabilito che il CBD estratto dall’intera pianta di Cannabis sativa L. non può essere considerato narcotico, e che eventuali divieti nazionali devono essere giustificati da prove scientifiche concrete sui rischi per la salute. L’art. 18 introduce un divieto generalizzato senza alcun supporto scientifico documentato, e quindi rischia di contrastare con gli articoli 34 e 36 TFUE sulla libera circolazione delle merci.

Terzo: la procedura di notifica europea. La direttiva UE 2015/1535 obbliga gli Stati membri a notificare preventivamente alla Commissione Europea qualsiasi nuova “regola tecnica” che incida sulla circolazione delle merci. L’Italia non ha effettuato questa notifica per l’art. 18, e secondo la Cassazione questo rende la norma “inapplicabile sul piano interno” nei procedimenti in corso, perché può essere disapplicata dai giudici nazionali in virtù del principio di prevalenza del diritto europeo.

La Relazione conclude indicando una possibile lettura “ricognitiva” dell’art. 18: non un nuovo divieto assoluto, ma una norma da interpretare alla luce dei principi costituzionali ed europei già esistenti. In pratica: anche con l’art. 18 in vigore, se un prodotto non ha efficacia drogante in concreto, non è penalmente rilevante. Questa lettura è quella che hanno poi adottato i tribunali di merito nelle ordinanze successive.

Il rinvio del Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia UE

L’11 novembre 2025 il Consiglio di Stato, Sezione VI, con ordinanza n. 8813, ha sospeso un ricorso amministrativo contro un decreto del Ministero delle Politiche Agricole del gennaio 2022 e ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea due questioni pregiudiziali specifiche.

La prima questione chiede se la normativa italiana che vieta l’utilizzo commerciale di foglie, infiorescenze ed estratti di Cannabis sativa L. da varietà certificate del Catalogo Comune Europeo, anche quando il THC è sotto i limiti previsti dall’art. 32 par. 6 del Regolamento UE 1307/2013, sia compatibile con gli articoli 34 e 36 TFUE sulla libera circolazione delle merci.

La seconda questione chiede se sia compatibile con la Politica Agricola Comune dell’UE introdurre restrizioni nazionali su prodotti agricoli che derivano da varietà certificate riconosciute a livello europeo.

Il significato pratico è importante: se la CGUE confermerà la prevalenza del diritto UE in questa materia, l’Italia sarà costretta a rivedere l’intero impianto normativo, compreso l’art. 18 del Decreto Sicurezza. I tempi tipici della Corte di Giustizia per casi di questo tipo sono 18-24 mesi dalla rimessione: una pronuncia è attesa tra fine 2026 e prima metà 2027.

L’ordinanza di Brindisi e la Corte Costituzionale

Il 3 dicembre 2025 il GIP del Tribunale di Brindisi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale. Il caso nasceva dal sequestro di un carico di cannabis con THC inferiore allo 0,5% importato dalla Bulgaria a Brindisi da una società italiana. La Procura aveva ordinato la distruzione del carico applicando l’art. 18; la difesa, rappresentata dall’avvocato Lorenzo Simonetti, si era opposta e il giudice ha accolto la tesi della difesa.

L’ordinanza sollevata individua tre profili di possibile incostituzionalità.

Primo profilo: violazione dell’art. 77 della Costituzione sulla decretazione d’urgenza. Il giudice rileva che mancavano i presupposti di “straordinaria necessità e urgenza” richiesti dalla Costituzione: l’art. 18 riprende infatti contenuti di un disegno di legge in discussione parlamentare da mesi, inserito in un decreto omnibus eterogeneo. Si tratta di un uso improprio dello strumento del decreto-legge, contrario alla giurisprudenza costituzionale consolidata.

Secondo profilo: violazione degli articoli 13, 25 e 27 della Costituzione sul principio di offensività. È il passaggio più forte dell’ordinanza. Il giudice ricorda che il diritto penale può colpire solo condotte che esprimano un’offesa, anche solo potenziale, a beni giuridici meritevoli di tutela. L’art. 18 trasforma in reato qualsiasi condotta sulle infiorescenze indipendentemente dal contenuto di THC e dall’effetto drogante: punire l’inoffensivo non è costituzionalmente ammissibile.

Terzo profilo: violazione dell’art. 34 TFUE sulla libera circolazione delle merci. L’art. 18 introduce una “misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative delle importazioni” su prodotti agricoli certificati europei, senza la dimostrazione scientifica del rischio per la salute richiesta dalla giurisprudenza CGUE (Kanavape C-663/18).

I tempi tipici della Corte Costituzionale per pronunciarsi su questioni di questo tipo sono 12-18 mesi: una sentenza è attesa per il 2026-2027.

I tribunali di merito: Trento, Belluno, Torino, Palermo, Trani

Mentre le grandi corti elaborano la questione di fondo, i tribunali ordinari di tutta Italia stanno applicando il principio di offensività in concreto nelle decisioni quotidiane su sequestri e procedimenti penali. La quasi totalità delle decisioni significative del 2025-2026 è andata a favore della filiera. Ti riportiamo le principali.

Tribunale Data Decisione Principio richiamato
Trento 5 settembre 2025 Cannabis light con THC sotto 0,3% legalmente commerciabile Cass. SU 30475/2019 + diritto UE
Palermo, Belluno, Torino Ottobre 2025 Dissequestri multipli, art. 18 letto come “ricognitivo” Relazione Massimario 33/2025
Brindisi (Riesame) 5 novembre 2025 Dissequestro 800 piante, THC 0,08-0,33% Principio di offensività concreta
Brindisi (GIP) 3 dicembre 2025 Rimessione art. 18 alla Corte Costituzionale Art. 77, 13, 25, 27 Cost. + art. 34 TFUE
Torino (Procura) Settembre 2025 Archiviazione maxi-operazione 2 tonnellate, 49 negozi perquisiti Cass. SU 30475/2019
Trani Maggio 2026 Nuova rimessione alla Consulta, dimensione commerciale Stessi profili Brindisi + filiera commerciale

Il filo conduttore di tutte queste pronunce è il richiamo alla sentenza Sezioni Unite della Cassazione n. 30475/2019, che già nel 2019 aveva stabilito che la canapa non drogante non è penalmente rilevante. È un orientamento giurisprudenziale consolidato che il Decreto Sicurezza ha provato a scavalcare con una norma di rango primario, ma che i tribunali continuano ad applicare in virtù del principio costituzionale di offensività. Le aziende strutturate che operano in trasparenza, come l’azienda agricola italiana WeWeed con coltivazione indoor in Sardegna dal 2017 e CoA pubblico per ogni lotto, hanno continuato a operare regolarmente in tutti questi mesi.

Un dato concreto sulla scala del fenomeno: la maxi-operazione di Torino conclusasi nel settembre 2025 con archiviazione totale aveva coinvolto 49 negozi e società agricole, sequestrato circa 2 tonnellate di merce per un valore di oltre 18 milioni di euro, e mobilitato indagini per oltre due anni. Tutto archiviato per assenza di efficacia drogante.

Cronologia delle pronunce sul Decreto Sicurezza cannabis light 2025-2026 1
Cronologia delle pronunce sul Decreto Sicurezza cannabis light 2025 2026

Cosa cambia per il consumatore finale di cannabis light

La domanda che ci arriva più spesso su WhatsApp e via email è questa: posso ancora acquistare cannabis light online? La risposta breve è sì, nei termini della L. 242/2016. La risposta articolata richiede di distinguere bene cosa è cambiato da cosa non è cambiato.

Aspetto Stato pre-Decreto (fino aprile 2025) Stato attuale (maggio 2026)
Coltivazione canapa industriale L. 242/2016 Legale Legale (non modificata)
Vendita infiorescenze cannabis light THC ≤ 0,5% Legale Sostanzialmente operativa: divieto formale art. 18 disapplicato dai tribunali per offensività
CoA di laboratorio per ogni lotto Buona pratica Essenziale: principale prova di non offensività
Acquisto online maggiorenni Legale Legale (non modificato)
Spedizione anonima con corriere Operativa Operativa
Pagamento alla consegna Operativo Operativo
Olio CBD ad uso orale Vendita libera Solo in farmacia con ricetta (TAR Lazio 7509/2025) per composizioni orali
Olio CBD ad uso topico/cosmetico Vendita libera Vendita libera (esclusione TAR)

Il quadro operativo, per chi acquista da un’azienda agricola seria con CoA pubblico per ogni lotto, non è cambiato sostanzialmente. Quello che è cambiato è il contesto: c’è più rumore mediatico, ci sono operatori meno strutturati che hanno chiuso o ridotto l’attività per timore, e la prudenza nella gestione documentale è aumentata. Per il consumatore finale che acquista da WeWeed (o da altre aziende agricole italiane con tracciabilità completa e CoA disponibile), la procedura di acquisto è identica a quella del 2024.

Il caso dell’olio CBD orale merita una nota separata. La sentenza TAR Lazio n. 7509/2025 del 16 aprile 2025 ha confermato l’inserimento delle “composizioni orali di CBD” nella Tabella B del DPR 309/90, sancendo che tali prodotti possono essere venduti solo in farmacia con ricetta non ripetibile. È una decisione che riguarda specificamente l’olio CBD destinato all’assunzione sublinguale come integratore: per il CBD destinato a uso topico (creme, cosmetici) o per le infiorescenze restano applicabili le regole della L. 242/2016.

Sul nostro catalogo di cannabis light italiana coltivata in Sardegna il CoA del laboratorio indipendente è pubblicato per ogni lotto in vendita. Trasformiamo il nome commerciale di ogni varietà in un dato chimico verificato, che è oggi la principale prova di non offensività richiesta dai tribunali italiani.

Gli scenari realistici dei prossimi mesi

Quando arriveranno le pronunce di Corte Costituzionale e CGUE, lo scenario normativo italiano si chiarirà definitivamente in una di queste tre direzioni.

Scenario 1: incostituzionalità dell’art. 18 dichiarata dalla Corte Costituzionale. La Consulta accoglie tutti e tre i profili di criticità sollevati dal GIP di Brindisi (decretazione d’urgenza impropria, principio di offensività, libera circolazione merci) e dichiara incostituzionale l’art. 18. Effetto: la norma viene espunta dall’ordinamento, si torna formalmente al quadro della L. 242/2016 pre-Decreto Sicurezza. È lo scenario considerato più probabile dagli addetti ai lavori, dato il consenso giurisprudenziale ampio e la solidità tecnica dei dubbi.

Scenario 2: prevalenza del diritto UE confermata dalla Corte di Giustizia. La CGUE risponde alle questioni pregiudiziali del Consiglio di Stato confermando che il divieto italiano contrasta con il diritto europeo. Effetto: i giudici italiani disapplicano l’art. 18 in virtù della prevalenza del diritto UE; l’Italia è costretta a rivedere l’impianto normativo per evitare procedure di infrazione. È lo scenario meno rapido (tempi CGUE 18-24 mesi) ma forse il più strutturalmente decisivo, perché vincolante per tutti gli Stati membri.

Scenario 3: status quo prolungato. Né Consulta né CGUE si pronunciano nei tempi previsti, e nel frattempo continua la prassi attuale: art. 18 formalmente in vigore, ma sistematicamente disapplicato dai tribunali per assenza di offensività in concreto. È lo scenario di stallo, sostenibile per il consumatore ma economicamente costoso per le aziende del settore (incertezza, sequestri, contenziosi).

Una quarta variabile entra in gioco con la dichiarazione del 4 dicembre 2025 di Fratelli d’Italia, partito di maggioranza del governo Meloni, che ha aperto a una possibile regolamentazione fiscale della cannabis light con una tassa del 40% sul prodotto venduto. Se questa direzione politica si concretizza in una proposta di legge, l’orientamento legislativo potrebbe cambiare prima che le corti si pronuncino. Resta da vedere se sarà solo una dichiarazione politica o se diventerà progetto operativo.

Cosa fare se sei fermato durante la consegna di un pacco

Una nota pratica per chi acquista. Su decine di migliaia di consegne di cannabis light effettuate ogni mese in Italia, gli episodi problematici sono statisticamente rarissimi: i corrieri italiani trasportano regolarmente prodotti del settore secondo procedure standardizzate. Però è giusto sapere come comportarsi se per qualsiasi motivo dovessi trovarti coinvolto in un controllo o in un sequestro durante la consegna.

Sei passi concreti, in ordine.

  1. Mantieni la calma. Non sei un trafficante e non hai commesso reati. Hai acquistato un prodotto agricolo legale da un’azienda italiana regolarmente costituita, con fatturazione completa.
  2. Dichiara la natura del prodotto. Spiega che si tratta di cannabis light a uso tecnico-collezionistico, conforme alla L. 242/2016, prodotto da varietà certificate del Catalogo Comune Europeo, con THC entro lo 0,5% di legge.
  3. Conserva la prova di acquisto. Mostra la conferma d’ordine, la fattura, il tracking della spedizione. Sono documenti che dimostrano la natura commerciale legittima della transazione.
  4. Richiedi il CoA del lotto. Su WeWeed il CoA del lotto in vendita è pubblicato direttamente sulla scheda prodotto online ed è accessibile in qualunque momento. Mostrarlo è il modo più efficace per chiarire la non offensività della sostanza.
  5. Contatta il venditore. Se il pacco viene posto sotto controllo o sequestro, contatta immediatamente l’azienda venditrice. WeWeed assiste i clienti in questa fase fornendo documentazione completa e supporto legale se necessario.
  6. Non ammettere finalità diverse. La cannabis light è venduta per uso tecnico-collezionistico. Dichiarazioni spontanee su finalità diverse possono complicare la posizione legale dell’acquirente.

La probabilità che tutto questo accada è bassissima, e gli episodi degli ultimi mesi che hanno coinvolto consegne a privati sono pochi e sempre risolti senza conseguenze penali per l’acquirente, alla luce della giurisprudenza che abbiamo descritto sopra. Ma è giusto sapere come muoversi.

Quello che abbiamo imparato in tredici mesi di applicazione del Decreto

Una sezione separata perché vale la pena dirla con onestà.

Il primo dato concreto che è emerso in questi tredici mesi è che la giurisprudenza ha tenuto. La maggior parte dei tribunali italiani ha applicato il principio di offensività concreta, richiamandosi alla Cassazione 2019 e alla Relazione Massimario 2025. La filiera ha pagato un prezzo in termini di incertezza e di operatori più piccoli che hanno chiuso, ma le aziende strutturate con tracciabilità completa e CoA per ogni lotto hanno continuato a operare. È un dato che dice qualcosa di importante sulla resilienza del sistema giuridico italiano davanti a tentativi normativi non sostenuti da evidenze scientifiche.

Il secondo dato è che la qualità della documentazione è diventata decisiva. Nel 2024 il CoA di laboratorio era una buona pratica di settore. Oggi è uno strumento legale fondamentale: è la prova concreta di non offensività che permette ai tribunali di disapplicare l’art. 18 nei singoli procedimenti. Le aziende che lavorano senza CoA pubblici, o con analisi generiche non riferite al lotto specifico, sono molto più esposte. Per il consumatore finale, scegliere un fornitore con CoA per ogni lotto non è più una scelta di qualità, è una scelta di sicurezza giuridica.

Il terzo dato è il più sottile e merita una riflessione. Il dibattito pubblico ha messo a fuoco una distinzione che prima era sfumata: la differenza tra canapa industriale (L. 242/2016, certificata, controllata, tracciabile) e cannabis ricreativa illegale è oggi molto più chiara di prima nell’opinione pubblica. Paradossalmente, il Decreto Sicurezza ha forzato la filiera a comunicare in modo più rigoroso, più scientifico, più trasparente. E ha generato decine di sentenze e ordinanze che hanno consolidato sul piano giurisprudenziale la legittimità della filiera, in modo molto più solido di quanto fosse prima del 2025.

Resta aperto il fronte politico. Le pronunce di Consulta e CGUE chiariranno il quadro normativo formale. Ma il vero scenario di lungo termine dipenderà dalle scelte legislative che il Parlamento farà nel 2026-2027 sulla regolamentazione del settore.

Domande frequenti

Posso ancora acquistare cannabis light online nel 2026?

Sì, da aziende che operano secondo la L. 242/2016 con varietà certificate del Catalogo Comune Europeo, THC entro lo 0,5% e CoA di laboratorio indipendente per ogni lotto. L’art. 18 del Decreto Sicurezza è formalmente in vigore ma è sistematicamente disapplicato dai tribunali italiani per il principio di offensività in concreto, come stabilito dalla Cassazione (Sezioni Unite 30475/2019 e Relazione Massimario 33/2025).

Cos’è esattamente l’articolo 18 del Decreto Sicurezza?

È la norma del D.L. 48/2025 convertito in L. 80/2025 (9 giugno 2025) che ha provato a introdurre il divieto generalizzato sulla commercializzazione di infiorescenze di canapa, anche se conformi ai limiti di THC della L. 242/2016. La sua applicazione effettiva è oggi sospesa di fatto in attesa delle pronunce di Corte Costituzionale (rimessione GIP Brindisi 3 dicembre 2025) e Corte di Giustizia UE (rinvio Consiglio di Stato 11 novembre 2025).

Quando si pronunceranno la Corte Costituzionale e la CGUE?

I tempi tipici sono 12-18 mesi per la Corte Costituzionale e 18-24 mesi per la Corte di Giustizia UE. Una pronuncia della Consulta è attesa nel corso del 2026-2027; la CGUE probabilmente nella seconda metà del 2026 o nel 2027.

L’olio CBD è ancora vendibile?

Dipende dal tipo. La sentenza TAR Lazio 7509/2025 ha confermato che le “composizioni orali di CBD” (olio sublinguale destinato all’assunzione come integratore) sono inserite nella Tabella B degli stupefacenti e vendibili solo in farmacia con ricetta non ripetibile. L’olio CBD a uso topico (creme, cosmetici) resta liberamente commercializzabile.

Cosa fare se mi sequestrano il pacco durante la consegna?

Mantieni la calma, dichiara la natura del prodotto (cannabis light a uso tecnico-collezionistico conforme alla L. 242/2016), mostra la fattura e il CoA del lotto disponibile online sulla scheda prodotto, contatta immediatamente il venditore. WeWeed assiste i propri clienti in questa fase. Su decine di migliaia di consegne mensili in Italia, gli episodi problematici sono statisticamente rarissimi e sempre risolti senza conseguenze penali per l’acquirente.

Cosa dice la Cassazione del Decreto Sicurezza?

L’Ufficio del Massimario della Cassazione con la Relazione n. 33/2025 del 23 giugno 2025 ha individuato tre criticità dell’art. 18: violazione del principio di offensività (Cass. SU 30475/2019), contrasto con il diritto UE (sentenza Kanavape C-663/18), mancata notifica europea ai sensi della direttiva 2015/1535. La Relazione suggerisce una lettura “ricognitiva” della norma che esclude rilevanza penale per prodotti privi di efficacia drogante in concreto.

Cosa significa “efficacia drogante in concreto”?

È il principio stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 30475/2019: un prodotto può essere oggetto di sanzione penale solo se è scientificamente dimostrato che produce alterazione psico-fisica nel consumatore. La cannabis light con THC entro lo 0,5%, per consenso scientifico, non produce effetti droganti. Quindi non è penalmente rilevante, indipendentemente da quanto dichiara letteralmente l’art. 18.

Perché continuano i sequestri se i tribunali poi dissequestrano?

Le forze dell’ordine applicano la lettera dell’art. 18 finché non viene formalmente abrogato o dichiarato incostituzionale. Una volta avviato il procedimento penale, i tribunali applicano il principio di offensività in concreto e dispongono il dissequestro. È uno scenario di stallo che comporta costi enormi per il sistema giudiziario, le aziende e i lavoratori della filiera, in attesa delle pronunce definitive di Consulta e CGUE.

Fonti normative e giurisprudenziali citate

  • D.L. 12 aprile 2025 n. 48, convertito in L. 9 giugno 2025 n. 80, art. 18 (Decreto Sicurezza)
  • L. 2 dicembre 2016 n. 242 (Promozione della coltivazione della filiera agroindustriale della canapa)
  • DPR 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo Unico Stupefacenti)
  • Cass. SS.UU. n. 30475 del 30 maggio 2019 (efficacia drogante in concreto)
  • Cass., Ufficio del Massimario, Relazione n. 33/2025 del 23 giugno 2025
  • Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza n. 8813 dell’11 novembre 2025 (rinvio CGUE)
  • GIP Tribunale di Brindisi, ordinanza del 3 dicembre 2025 (rimessione alla Corte Costituzionale)
  • Tribunale di Trento, ordinanza del 5 settembre 2025
  • Tribunale del Riesame di Brindisi, decisione del 5 novembre 2025
  • TAR Lazio, sentenza n. 7509/2025 del 16 aprile 2025 (CBD orale)
  • CGUE, sentenza 19 novembre 2020, causa C-663/18 (Kanavape)
  • Regolamento UE n. 1307/2013, art. 32 par. 6 (limiti THC canapa industriale)
  • Direttiva UE 2015/1535 (notifica regole tecniche)
  • Articoli 34 e 36 TFUE (libera circolazione delle merci)
  • Articoli 13, 25, 27 e 77 della Costituzione italiana

Disclaimer. Questo articolo ha finalità informative ed editoriali e non costituisce parere legale. Per situazioni specifiche è consigliato consultare un avvocato esperto in diritto della canapa. Le informazioni sono aggiornate al 18 maggio 2026 e potranno essere modificate dalle prossime pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE. WeWeed Farm opera in conformità alla L. 242/2016 sulla canapa industriale, con varietà certificate del Catalogo Comune Europeo, THC sempre dichiarato entro lo 0,5% di legge sul CoA di ogni lotto, vendita esclusivamente a maggiorenni.

A cura della redazione WeWeed. WeWeed Farm è un’azienda agricola italiana con sede in Sardegna (Via L. Daga 14, Riola Sardo, OR) che dal 2017 coltiva cannabis light esclusivamente indoor con metodi idroponici e aeroponici. Catalogo varietale con CoA pubblici per ogni lotto, oltre 950 recensioni cinque stelle su Trustpilot. Per domande sulla normativa attuale o sui prodotti del catalogo: WhatsApp +39 371 416 02 79, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17.

avatar dell'autore
Andrea Content creator
Content creator, appassionato di natura, sport, wellness e arti marziali. Grower sperimentatore e curioso.