Negli ultimi anni in Italia si è parlato sempre più di marijuana legale, ma tra leggi che cambiano, sentenze e nuove norme, non è difficile perdersi e non avere certezze a riguardo. Quello che ieri era considerato “ok” oggi potrebbe non esserlo più e le conseguenze di un errore possono essere… diciamo spiacevoli!
In questa guida aggiornata al 2025 facciamo chiarezza, una volta per tutte:
-
Cos’è davvero la marijuana legale in Italia (spoiler: non è ciò che comunemente si pensa)
-
Quali sono i limiti precisi fissati dalla legge italiana e europea
-
Come riconoscere un prodotto conforme prima di acquistarlo
-
Dove e come comprare senza rischi
Il nostro obiettivo: darti informazioni certe e verificate, così da muoverti nel settore con sicurezza e senza cadere nei classici malintesi che girano online.
Cos’è (davvero) la “marijuana legale” in Italia
In Italia, quando si parla di marijuana legale ci si riferisce principalmente alla cannabis light, ovvero infiorescenze di cannabis sativa L. con un contenuto di THC inferiore allo 0,5% (limite oltre il quale il prodotto è considerato psicotropo e quindi vietato).
Si tratta di varietà coltivate provenienti da semi certificati secondo il Regolamento UE 1307/2013 e la Legge italiana 242/2016, nate per scopi industriali e non per uso ricreazionale o terapeutico. Queste infiorescenze contengono alti livelli di cannabidiolo (CBD), un cannabinoide non psicoattivo che, pur non provocando “sballo”, è oggetto di numerosi studi scientifici per i suoi possibili effetti benefici.
È importante sottolineare che “marijuana legale” non significa “marijuana libera”:
-
La coltivazione, trasformazione e vendita devono rispettare norme precise.
-
I prodotti devono essere tracciabili e accompagnati da analisi certificate che ne attestino la conformità.
-
Non esiste un “via libera” generico: ciò che rende un prodotto legale è l’insieme di provenienza, composizione chimica e documentazione.
In altre parole, la marijuana legale è un segmento regolamentato della cannabis, nato per offrire sicurezza e trasparenza, ma che richiede consapevolezza da parte di chi produce, vende e acquista. Ma è veramente così? Le linee guida sono davvero chiare e rispettate?
Quadro normativo 2025
Nel 2025, la disciplina della cosiddetta marijuana legale in Italia continua a poggiare su un impianto legislativo che nasce dalla Legge 242/2016, integrata e interpretata da successive sentenze e circolari ministeriali. Come detto questa legge ha introdotto la possibilità di coltivare cannabis sativa L. a basso contenuto di THC per scopi industriali, definendo un quadro di riferimento che, sebbene chiaro su alcuni punti, rimane assai interpretabile su altri.
Il principio cardine è che le infiorescenze, per essere considerate legali, devono derivare da varietà iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole dell’Unione Europea, con un contenuto di THC entro lo 0,2%, tollerato fino allo 0,5% per tenere conto di fisiologiche variazioni colturali. Questo margine serve principalmente a evitare sanzioni penali agli agricoltori in caso di oscillazioni naturali dei valori.
Dal punto di vista giuridico, il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute hanno chiarito che la produzione e la commercializzazione devono essere supportate da documentazione di filiera e da analisi certificate condotte da laboratori accreditati, utili sia a dimostrare la conformità del prodotto sia a tutelare il venditore in caso di controlli.
Il Codice Penale e il Testo Unico sugli stupefacenti (DPR 309/1990) continuano a vietare la coltivazione e la vendita di cannabis con THC oltre i limiti di legge, mentre le forze dell’ordine hanno facoltà di procedere a sequestri preventivi in caso di sospetto. Tuttavia, la giurisprudenza recente, inclusi interventi della Corte di Cassazione, ha rafforzato la distinzione tra cannabis light e cannabis a uso stupefacente, non riuscendo però a ridurre i margini di interpretazione ambigua che in passato hanno generato incertezza per operatori e consumatori.
Infine, è rilevante sottolineare che nel 2025 la normativa italiana non si muove in isolamento: le politiche europee e i precedenti legislativi di altri Stati membri influenzano il dibattito interno e potrebbero aprire la strada a ulteriori riforme, soprattutto in relazione alla regolamentazione della vendita al dettaglio e alla pubblicità di prodotti a base di CBD.
La “zona grigia” del mercato della marijuana legale in Italia
Uno degli aspetti meno discussi ma più rilevanti del mercato della marijuana legale in Italia riguarda la cosiddetta zona grigia normativa legata alla scelta delle sementi. La legge italiana (Legge 242/2016) stabilisce che la cannabis light può essere coltivata solo se proviene da varietà certificate e iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole dell’UE. In teoria, questo garantirebbe che le piante abbiano un contenuto di THC naturalmente basso e costante.
In pratica, però, una parte significativa della produzione nazionale si basa su varietà che rispettano il limite di THC (0,2% con tolleranza fino a 0,5%), ma non compaiono ufficialmente nel Catalogo europeo. Queste genetiche derivano spesso da selezioni di semi sviluppati in altri contesti normativi — ad esempio varietà create in Svizzera o negli Stati Uniti — adattate per produrre infiorescenze con alto contenuto di CBD e basso THC, ma mai formalmente registrate come sementi agricole.
Il risultato è un equilibrio delicato:
-
Dal punto di vista agronomico, queste varietà sono perfettamente idonee a rispettare i limiti di legge sul THC e a offrire prodotti di qualità.
-
Dal punto di vista legale, però, la loro coltivazione non è pienamente conforme alla lettera della legge, perché manca il requisito formale dell’iscrizione nel catalogo UE.
Questa situazione crea uno spazio interpretativo che le autorità possono valutare caso per caso. In alcuni contesti, la conformità ai limiti di THC e la disponibilità di analisi certificate sono considerate sufficienti a garantire la legalità del prodotto. In altri, il mancato utilizzo di sementi registrate può essere visto come una violazione, aprendo la strada a sequestri o contestazioni.
Per i produttori e i rivenditori, quindi, la gestione di questa “zona grigia” richiede cautela: mantenere una tracciabilità completa della filiera, disporre di analisi aggiornate e collaborare con laboratori accreditati è fondamentale per difendersi in caso di verifiche. Per i consumatori, invece, significa che non tutta la cannabis light sul mercato ha la stessa origine formale, anche se può rispettare pienamente i limiti di legge in termini di effetti psicoattivi.
Perché molte genetiche non sono iscritte al Catalogo UE?
Il Catalogo comune delle specie di piante agricole dell’Unione Europea è un registro ufficiale che include tutte le varietà di canapa autorizzate per la coltivazione a fini industriali. Perché una genetica entri in questo elenco, deve:
-
Superare prove agronomiche ufficiali in più Paesi UE (test di Distinzione, Omogeneità e Stabilità – DUS).
-
Dimostrare un contenuto di THC stabile sotto lo 0,2% in condizioni di campo standard.
-
Essere descritta e depositata da un ente o azienda che ne detiene i diritti di selezione.
Queste procedure sono lunghe (2-3 anni) e costose, e spesso non vengono intraprese per le varietà create specificamente per il mercato della cannabis light, che non rientra nei canali agricoli tradizionali.
Ecco i motivi principali per cui molte genetiche della così detta marijuana legale non risultano nel Catalogo UE:
-
Origine extra-UE: varietà sviluppate in Svizzera, USA o Canada, dove i parametri di THC sono più flessibili.
-
Uso commerciale mirato: create per produrre fiori ricchi di CBD e terpeni, non per fibra o seme, quindi non interessano alle filiere industriali tradizionali.
-
Limiti di THC variabili: alcune varietà restano entro lo 0,5% (in altri casi vanno oltre), ma superano lo 0,2% in coltivazioni outdoor standard, quindi non potrebbero essere registrate a livello UE.
-
Assenza di un breeder ufficiale disposto a sostenere l’iter burocratico: senza un titolare della varietà che ne richieda la registrazione, il processo non parte.
Per intenderci, la mancanza di iscrizione nel Catalogo non significa automaticamente “illegalità” del prodotto, ma espone a interpretazioni soggettive da parte delle autorità. Per i produttori è comunque obbligatorio produrre le prove (analisi) che attestino la legalità del prodotto (<0,5% THC) per tutelarsi in caso di controlli.
Cosa è consentito e cosa non è consentito oggi
Consentito (a determinate condizioni):
-
Coltivazione di canapa industriale con varietà certificate UE (THC ≤ 0,3% ai fini PAC), nel rispetto della L. 242/2016 e della normativa agricola. Agriculture and rural development
-
Prodotti da semi (olio di semi, farine, semi decorticati) con limiti THC negli alimenti fissati dal Reg. (UE) 2022/1393: 7,5 mg/kg per olio di semi; 3 mg/kg per semi e derivati dei semi. federcanapa.it
-
Cosmetici a base di canapa/cannabinoidi consentiti dalla normativa cosmetica, con notifica CPNP e ingredienti ammessi (nessuna attività farmacologica o claim terapeutici). (Rimando alla disciplina cosmetica UE; la verifica ingredientistica è caso per caso.)
Non consentito (al 2025):
-
Vendita di cannabis con THC superiore allo 0,5% (in alcuni casi la soglia di tolleranza è lo 0,6%, ma è prudente restare sotto).
-
Promozione o etichettatura come prodotto da fumo, da combustione o per uso alimentare se non espressamente autorizzato dal Ministero della Salute o incluso nei registri di Novel Food.
-
Coltivazione domestica di cannabis non industriale per uso personale, salvo eccezioni interpretative della Cassazione su coltivazioni minime e rudimentali, che comunque restano un’area grigia e rischiosa.
-
Importazione e distribuzione di varietà non conformi ai limiti di THC, anche se commercialmente diffuse all’estero, se prive di tracciabilità e documentazione.
Art. 18 del “Decreto Sicurezza”: cosa dice davvero e perché complica (non chiarisce) il quadro
Cosa fa l’art. 18 (2025)
Il nuovo art. 18 inserisce, dentro la legge 242/2016, un divieto generalizzato su detenzione, cessione, vendita, importazione ed esportazione delle infiorescenze di canapa (anche con THC entro i limiti “agricoli”), e rimanda per sanzioni e controlli al DPR 309/1990 (Testo Unico stupefacenti). In pratica: per le infiorescenze “light” si applicano regole/reati del T.U. droghe. Questo è scritto nel testo ufficiale di conversione, che modifica la 242/2016 e inserisce il rinvio espresso al DPR 309. Quotidiano Sanità
Tutto lineare e semplice, se non fosse che tutto ciò crea tanti contrasti con leggi preesistenti.
Perché va in collisione con giurisprudenza e diritto UE
-
Sezioni Unite 2019 (“Castignani”): la Cassazione ha fissato un principio chiave—la rilevanza penale scatta solo se il prodotto ha “efficacia drogante” in concreto. Non basta la presenza di THC “basso”; serve idoneità a produrre effetti stupefacenti (>0,5% di thc). L’art. 18, invece, usa un divieto presuntivo sulle infiorescenze, ribaltando di fatto quell’approccio. AntidrogaBiodiritto Giurisprudenza penale
-
Libera circolazione in UE (C-663/18, “Kanavape”): la CGUE ha detto che uno Stato non può vietare la commercializzazione di CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro (anche se estratto dall’intera pianta), a meno di motivazioni sanitarie serie e proporzionate. Un divieto “a tappeto” sulle infiorescenze rischia dunque il contrasto con artt. 34-36 TFUE. La Relazione del Massimario della Cassazione n. 33/2025 lo evidenzia esplicitamente, richiamando la giurisprudenza UE e i limiti percentuali storici (0,2-0,6%) come benchmark agronomico, non penalistico. Eur-Lexfedercanapa.it
La posizione del Massimario della Cassazione (Rel. 33/2025)
A questo riguardo si è espresso anche il Massimario che sottolinea criticità costituzionali (principio di offensività) e unionistiche (libera circolazione): l’art. 18 introduce una presunzione assoluta di illiceità per le infiorescenze che potrebbe non reggere alla luce della giurisprudenza SU 2019 e della CGUE. Tradotto: i giudici potrebbero dover valutare caso per caso e, se necessario, disapplicare la norma interna in contrasto con il diritto UE. federcanapa.it
Il nodo TRIS (direttiva UE 2015/1535): notifica mancata = inopponibilità?
Diverse fonti istituzionali e di settore hanno evidenziato che il Governo non avrebbe notificato a Bruxelles l’art. 18 come “norma tecnica” (procedura TRIS). Se così fosse, in base alla prassi UE, la norma potrebbe risultare inopponibile nei confronti dei privati fino a corretta notifica (è uno dei motivi alla base dei ricorsi in corso). Attenzione: questo non impedisce controlli/sequestri sul territorio, ma rafforza la difesa in giudizio (disapplicazione da parte del giudice). Il Fatto QuotidianoDocumenti Camera
Effetto pratico: più “grigio” che certezza
Paradossalmente, l’art. 18—dicendo “si applica il DPR 309 anche alla light”—riapre proprio il punto che la SU 2019 aveva incanalato: la punibilità dipende dall’effetto drogante concreto. Il DPR 309 reprime i prodotti stupefacenti; se un’infiorescenza non ha efficacia drogante (THC molto basso), l’automatismo punitivo dell’art. 18 rischia l’illegittimità o la disapplicazione. La Relazione del Massimario e i richiami alla CGUE mostrano che il nuovo assetto non è blindato e potrebbe essere limato in sede giudiziaria. Antidrogafedercanapa.it
Prossimi passi e date da tenere d’occhio (2025–2026)
-
Q3–Q4 2025 – ricorsi e prime decisioni di merito
Dopo la Relazione del Massimario della Cassazione (n. 33/2025), che evidenzia criticità costituzionali e unionistiche (offensività, libera circolazione), è plausibile vedere tribunali che sollevano questioni di costituzionalità e/o rinviano pregiudizialmente alla Corte di Giustizia UE. cortedicassazione.it Il Fatto Quotidiano -
Q4 2025 – 2026: procedura UE
La Commissione europea ha preso atto del decreto italiano e ha aperto istruttoria su varie denunce (PETI). Possibili step: richiesta formale di chiarimenti all’Italia, EU Pilot, fino a infrazione se ravvisasse violazioni (libera circolazione merci, proporzionalità). Tempistiche tipiche: mesi, non settimane. Parlamento Europeo -
TRIS / notifica “norme tecniche”
Se parti del divieto fossero “norme tecniche” non notificate secondo la direttiva (UE) 2015/1535, può profilarsi la tesi dell’inopponibilità ai privati finché non correttamente notificate (già sollevata in dottrina/settore). Anche questo tema potrebbe entrare nei ricorsi. (Osservazione basata su analisi di prassi TRIS e commentari giuridici).
Perché l’art. 18 rischia collisioni (e quindi contenziosi)
-
Principio di offensività & SU 2019
Le Sezioni Unite 2019 hanno chiarito che la rilevanza penale richiede “efficacia drogante in concreto”. Un divieto “a tappeto” sulle infiorescenze, a prescindere dagli effetti, rischia di urtare quel principio. È uno dei punti critici evidenziati dal Massimario 33/2025. cortedicassazione.it -
Diritto UE / libera circolazione & Kanavape
La CGUE (C-663/18 “Kanavape”) tutela la libera circolazione di CBD legalmente prodotto in UE, imponendo che eventuali divieti nazionali siano proporzionati e giustificati. Un ban generalizzato sulle infiorescenze (anche low-THC, non droganti) è quindi vulnerabile sul piano UE. Eur-LexCorte di Giustizia Europea -
Alimenti da semi: limiti UE già in vigore
Attenzione: l’UE ha fissato limiti massimi di THC per olio/semi (Reg. 2022/1393). Quella parte è chiara e già armonizzata (7,5 mg/kg olio; 3 mg/kg semi/derivati). Non riguarda però, di per sé, la vendita di infiorescenze. Eur-Lexfedercanapa.it
Fonti e approfondimenti
-
Sezioni Unite Cassazione 30475/2019 – commercializzazione di infiorescenze/foglie/resine/oli fuori dall’ambito L. 242/2016; rilevanza dell’“efficacia drogante”. sistemapenale.itBiodiritto
-
D.L. 48/2025 (“Decreto Sicurezza”) – stretta su infiorescenze; chiarimento di non applicabilità della L. 242/2016 ai prodotti a base di infiorescenze (salvo florovivaismo). ilfarmacistaonline.itFisco e Tasse
-
Commissione Europea – Canapa (coltivazione PAC, ≤0,3% THC; sementi certificate). Agriculture and rural development
-
Reg. (UE) 2022/1393 – limiti THC negli alimenti da semi (7,5 mg/kg olio; 3 mg/kg semi/derivati). federcanapa.it
-
Germania – Cannabisgesetz 2024 (contesto comparato). The Library of Congress
Vuoi approfondire la parte normativa “viva”?
Leggi il nostro speciale: stato della legalizzazione in Italia 2025
Cerchi prodotti conformi (derivati da semi, accessori, cosmetici notificati)? Visita il catalogo di cannabis light indoor del nostro shop.
Aggiornato al 10/08/2025
